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Chiarimento

  • In riferimento all’appalto indicato in oggetto, si richiede a codesta spettabile Stazione Appaltante chiarimenti in merito ai seguenti quesiti: 1) Nel disciplinare di gara al paragrafo 2.2, tra le categorie oggetto dell’affidamento identificate come scorporabili e subappaltabili al 100%, è inserita la categoria OS 30 (Impianti elettrici), per un valore percentuale del 13,15% sull’importo totale dei lavori. Ai sensi del DM MIIT n. 248/16 e dell’art. 89 c. 11 D. Lgs. 50/2016 tale categoria è tuttavia da considerarsi superspecialistica e, se il suo importo è superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, per essa vige l’obbligo di qualificazione in gara, il divieto di avvalimento e il subappalto nel limite del 30% della categoria stessa (importo che non è tuttavia computato al fine del raggiungimento del limite complessivo del subappalto totale dei lavori oggetto dell’appalto). 2) Nel disciplinare di gara al paragrafo 9.1. riguardante le opere da subappaltare, viene richiesto di inserire in gara il DGUE, con le rispettive dichiarazioni, dei subappaltatori. In merito tuttavia il DL 32/2019, c.d. Sblocca cantieri convertito con L. 55/2019, ha sospeso l’obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori fino al 31.12.2020. Tale sospensione è stata prorogata poi con il decreto milleproroghe DL 183/2020 fino al 31.12.2021. Si chiede pertanto, alla luce di quanto sopra indicato di confermare che: 1) La categoria OS 30 è da considerare superspecialistica e, poiché di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, subappaltabile nel limite del 30% della categoria stessa con obbligo di qualificazione e divieto di avvalimento (senza tuttavia computare tale importo al fine del raggiungimento del limite complessivo del subappalto totale dei lavori oggetto dell’appalto). 2) Sono da indicare in fase di gara solamente le opere da subappaltare, senza nessuna identificazione, né di conseguenza nessuna documentazione, dei subappaltatori. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

    Domanda del: 19/01/2021 aggiornata il 19/01/2021
  • Con riferimento ai quesiti posti si segnala quanto segue:

    1) Si conferma che la categoria OS30 indicata al paragrafo 2.2.1 lett. b8) del bando di gara e al paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara è una categoria superspecialistica scorporabile, a qualificazione obbligatoria e subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo delle opere della categoria stessa, ai sensi dell’art.105 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016 e del D.M. n.248/2016. Tale quota non concorre al raggiungimento del limite complessivo del 40% del subappalto esterno del totale dei lavori. Si precisa che il riferimento al subappalto nei limiti del 100% relativamente alla categoria OS30, di cui al punto 2.2.1 lett.b) del Bando di gara e al paragrafo 2.2.del Disciplinare di gara, è un mero errore materiale, di conseguenza la categoria OS30 di cui al punto 2.2.1 lett.b) del Bando di gara e al punto 2.2. del Disciplinare di gara è subappaltabile nei limiti del 30%. Si conferma che trova applicazione l’art.89 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 che prescrive quanto segue: “Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”.

    2) Si conferma che il comma 6 dell’art.105 del D.lgs.n.50/2016 è sospeso fino al 31.12.2021 per effetto del D.L.n.183/2020, di conseguenza in sede di offerta i concorrenti non sono tenuti ad indicare la terna dei subappaltatori.

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