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Chiarimento

  • Buonasera, in riferimento alla procedura in argomento, la scrivente impresa, in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 classifica VIII e OG11 classifica VII, chiede se potrà partecipare in forma singola ricomprendendo nella cat. prevalente OG1 le lavorazioni delle categorie scorporabili OG6, OS1 e OS6 nonché dichiarando di subappaltare al 100% le lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OS24, di cui è sprovvista, ad impresa debitamente qualificata. Ringraziando anticipatamente, invia distinti saluti.

    Domanda del: 19/01/2021 aggiornata il 19/01/2021
  • Si conferma che, come previsto al punto III 2.3 del Bando di Gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da eseguire, così come specificati al precedente punto II.2.1 del Bando di gara. Si precisa che trova applicazione la disposizione di cui all’art.12 del D.L. 28 marzo 2014 n.17 e ss.mm.ii. la quale detta il principio generale per cui: “ In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.”

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