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Chiarimento

  • Salve, si desidera un chiarimento in merito alla procedura telematica per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del terzo modulo della discarica di Villacidro in località zona industriale”: - Nella sezione III del bando di gara è richiesto testualmente di “possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”. Se l’azienda offerente non ha l’obbligo di iscrizione alle white list in quanto non esegue lavorazioni soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa (Legge 6 novembre 2012, n. 190, art.53), può comunque partecipare alla gara? Fermo restando che nel momento in cui si intendono eseguire categorie di lavorazioni soggette a infiltrazione mafiosa (tramite subappalto o ATI o altre forme) l’azienda offerente si avvarrà solo ed esclusivamente di società iscritte alle white list. In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

    Domanda del: 10/01/2019 aggiornata il 10/01/2019
  • In risposta al quesito posto da alcuni operatori economici in merito al possesso dell'iscrizione alla white list si conferma che ai fini della partecipazione alla gara, poichè vi sono attività esposte a maggior rischio di infiltrazioni mafiose di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012,  è richiesta, a pena di esclusione, l'iscrizione alla c.d. white list dei soggetti ( mandanti, mandataria o subappaltatori) che espleteranno tali attività o l'aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro il termine di scadenza delle offerte

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