Torna ad inizio pagina

Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno - Comparto attuativo n. 6: “Realizzazione dell'impianto di depurazione dei comuni di Maiori e Minori”

Soggetto aggiudicatore: PROVINCIA DI SALERNO
Oggetto: Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno - Comparto attuativo n. 6: “Realizzazione dell'impianto di depurazione dei comuni di Maiori e Minori”
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 15.188.740,30 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 14.749.740,30 €
Oneri: 439.000,00 €
CIG: 8571702841
CUP: H26J16000820009
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: SETTORE AMBIENTE - PROVINCIA DI SALERNO
Aggiudicatario : ATI: CONPAT SCARL - GORRASI COST. S.R.L. - T.V.G. SRL - Capofila: CONPAT SCARL
Data di aggiudicazione: 19 gennaio 2022 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 14.584.000,95 €
Data pubblicazione: 08 gennaio 2021 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 02 aprile 2021 12:00:00
Data scadenza: 16 aprile 2021 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Relazione tecnica sulle migliorie
  • Computo metrico non estimativo
  • Elaborati grafici sulle migliorie
  • Elenco delle migliorie offerte
  • Progetto definitivo
Documentazione Offerta Economica:

Appalto complesso per la Realizzazione Impianto di Depurazione Comprensoriale dei Comuni di Maiori e Minori e delle reti di adduzione e scarico dei reflui, previa presentazione del progetto definitivo in fase di gara e successivamente all'aggiudicazione della redazione del progetto esecutivo.

L'intervento è finanziato nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 - Asse VI – Priorità 6b O.S. 6.3 – azione 6.3.1

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno, n. 161 del 30/12/2020, RG n. 3642 del 30/12/2020 – CID 55603, e avverrà mediante procedura aperta telematica e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 59, co. 1 e 1-bis, dell’art. 216, co. 4-bis, degli artt. 60 e 95, co. 2 e co. 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Decreto n.10 del 23/04/2021 26 aprile 2021 13:24:07 Determina di nomina della commissione di gara
Decreto n.15 del 18/05/2021 19 maggio 2021 11:52:22 Determina di nomina della commissione di gara
Decreto n.21 del 08/07/2021 24 agosto 2021 13:46:57 Determina di nomina della commissione di gara

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Pervengono numerose PEC direttamente alla stazione appaltante (e non mediante la piattaforma telematica) di richiesta di autorizzazione all'effettuazione del soprallugo.

Al riguardo si specifica quanto segue.

Risposta:

In conformità con quanto previsto nel Disciplinare di Gara - Parte II (prevalente sulla Parte I come indicato nella premessa di quest'ultima), è obbligatorio inoltrare qualsiasi quesito "per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente nei "Dettagli" della procedura, previa registrazione ed entro il termine indicato nel Disciplinare di gara" (rif. punto 2.2 del Disciplinare parte II).

In merito al sopralluogo, si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di Gara - Parte I con specifico riferimento ai punti 4.2 e 4.3.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Buongiorno, con riferimento ai requisiti di partecipazione SOA, si chiede se una impresa in possesso di OS22, possa coprire tale requisito mediante classifica V incrementata di un quinto. Distinti Saluti.

Risposta:

Atteso che l’art. 61 del DPR 207/2010 risulta vigente nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 specifiche per l’argomento, si conferma che “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”; pertanto, nel caso della categoria OS22, un’impresa può coprire il requisito di cui all’art. 1.6 del Disciplinare di Gara parte I anche mediante classifica V incrementata di un quinto.

Chiarimento n. 3

Domanda:

LA SCRIVENTE SOCIETA' INTENDE PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA CON ATTESTAZIONE SOA, TRA LE ALTRE, PER LA CATEGORIA OS22 CLASSIFICA V IN LUOGO DELLA VI RICHIESTA DAL BANDO IN QUANTO APPLICANDO L'INCREMENTO DEL 20% SI COPRE AMPIAMENTE L'IMPORTO A BASE D'ASTA, SI RICHIEDE SE TALE INTERPRETAZIONE SIA CORRETTA O SE BISOGNA, A PRESCINDERE, POSSEDERE LA CLASSIFICA VI.

Risposta:

Si rimanda a quanto già charito nella FAQ n. 2

Chiarimento n. 4

Domanda:

Spettabile SA, con riferimento ai requisiti di partecipazione SOA, si chiede se l'Operatore Economico in possesso della categoria OG6, possa coprire il requisito mediante classifica III incrementata di un quinto. Distinti Saluti.

 
Risposta:

No, non è possibile.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Buongiorno, si chiede conferma che il sopralluogo possa essere eseguito autonomamente e senza rilascio dell'attestato. Cordiali saluti Samoa Restauri Srl

 
Risposta:

Si rimanda a quanto già chiarito nella FAQ n. 1

Chiarimento n. 6

Domanda:

Come illustrato nello schema progettuale di cui a pag. 22 della “Relazione Illustrativa Generale” del “progetto di fattibilità tecnica economica” posto a base di gara, tra le opere di progetto è prevista la realizzazione di un tratto di galleria naturale realizzata con tecnologia TOC della lunghezza di circa 550 m, che supera il costone roccioso che separa i comuni di Maiori e Minori. A pag. 28 della soprarichiamata relazione, con riferimento al suddetto tratto si legge che: “La diffusa presenza di terreni calcarei e dolomitici comporta il riscontro di fenomenologie carsiche; in tale ambito nel territorio comunale di Maiori e Minori sono censite diverse grotte, una delle quali si trova poco a valle dello sbocco della galleria naturale prevista con tecnologia TOC”. Nella Relazione geologica, a pag. 40, viene indicato che per lo sviluppo della progettazione definitiva dovrà essere eseguita una campagna geognostica integrativa che dovrà prevedere, tra le altre, il “prelievo in affioramento di almeno 4 campioni lapidei lungo il tracciato in TOC che scavalca la dorsale montuosa fra Maiori e Minori”. Sempre nella relazione geologica, a pag. 55, si legge peraltro che: “La presenza di terreni carbonatici implica lo sviluppo di fenomenologie carsiche le cui evidenze sono visibili lungo i versanti della costiera amalfitana a diverse quote, e che testimoniano antichi livelli carsici sospesi a seguito di eventi tettonici che hanno interessato l’ area. Nel territorio comunale di Maiori ne sono state censite diverse sia in calcari che in dolomie; fra queste merita attenzione la grotta di S. Francesco che, oltre ad essere quella con il maggiore sviluppo planimetrico in ambito locale (96 m) rimane poco a valle rispetto al tracciato della TOC”. D’ altro canto, il Disciplinare di gara, alla pagina 30 (anche con riferimento ad altre indagini), testualmente riporta: “Le indagini diagnostiche, geognostiche e quant'altro comprese nella voce a2.3 del Quadro Economico allegato al progetto ed oggetto di ribasso in sede di offerta, attività comunque subordinate all'acquisizione di pareri per la loro esecuzione, potranno essere eseguite esclusivamente dal soggetto aggiudicatario per la definizione del progetto definitivo. Pertanto, tutti quegli elaborati del progetto definitivo che, per la loro natura, necessitano di indagini diagnostiche, geognostiche e/o altro per la loro definizione, saranno prodotti in stesura provvisoria e saranno perfezionati da parte del concorrente considerato aggiudicatario che dovrà adeguare il progetto definitivo, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso, nelle stesse modalità di integrazione consequenziale l'acquisizione di pareri di cui al previgente art. 168 del DPR 207/2010” Ciò premesso, in assenza di specifiche autorizzazioni, stante l’ impossibilità di eseguire in sede di redazione della progettazione definitiva (in sede di gara) le necessarie indagini lungo il tracciato indicato della suddetta TOC, indagini finalizzate in particolare ad escludere l’ “interferenza” con fenomenologie carsiche di cui sopra, che se “intercettate” dal tracciato ne inficerebbero l’ effettiva fattibilità SI CHIEDE se, a riguardo, tra le altre, possono essere proposte soluzioni tecniche e di tracciato alternative, volte al superamento della criticità sopra indicata, anche interessando aree di sedime non previste nello schema progettuale a base di gara.

Risposta:

Il Bando di Gara al punto II.1.10) ed il Disciplinare di Gara Parte I a pagina 31 indicano i limiti e le possibilità delle varianti che l’operatore economico può introdurre nella propria offerta; pertanto, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, possono essere proposte soluzioni tecniche e di tracciato alternative.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Spettabile SA, con riferimento ai requisiti di partecipazione SOA, si chiede se l'Operatore Economico può avvalersi dell'istituto dell'avvalimento per la categoria OS22. Nel caso di risposta positiva, può la società ausiliaria coprire il requisito relativo al possesso della categoria OS22 classifica VI mediante classifica V incrementata di un quinto. Distinti Saluti

Risposta:

È ammesso l’istituto dell’avvalimento per la categoria OS22. Anche all’impresa ausiliaria può applicarsi la disposizione dell’aumento di un quinto per la categoria OS22, atteso che tutti i requisiti di capacità tecnico, economica e professionale devono essere sussunti nella categoria dei requisiti che possono essere oggetto di avvalimento.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Al Progetto di fattibilità tecnico economica di cui alla documentazione progettuale posta a base di gara sono allegati gli elaborati II066I-PFTE-PS001/PS002/PS003 relativi al “Piano di sicurezza e coordinamento” di cui al D.Lgs 81/08, a firma del Dott. Ing. Monica Bertoldi. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come riportato a pag. 3 dell’ elaborato II-066I-PD-QE001 (Quadro economico), ammontano ad € 439.000,00. A riguardo si segnala che tra i soprarichiamati elaborati progettuali del “Piano di sicurezza” non risulta presente, come richiesto nell’ Allegato XV del D.Lgs 81/2008, un elaborato atto ad esplicitare i suddetti costi della sicurezza (comprensivi di quelli relativi all’ attivazione delle misure ANTICOVID 19). Dall’ analisi del soprarichiamato Quadro economico si evince, peraltro, che nel calcolo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva non sono previsti compensi per le attività di redazione/aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento. Quanto sopra lascerebbe supporre che le attività di redazione del PSC (e tutte le connesse responsabilità progettuali) risultino definite compiutamente dalle elaborazioni sopra richiamate. A pag. 17 del Disciplinare di Gara, però, si precisa che tra i componenti della struttura operativa (gruppo di progettazione) deve essere indicato, a pena di esclusione, un “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione”. Si chiedono chiarimenti a riguardo ed, in particolare, se resta comunque a carico del “gruppo di progettazione” l’ obbligo di redazione/aggiornamento del PSC, nonostante per tale attività, come detto, non siano previsti specifici compensi, o se, fermo restando a carico del progettista del PSC le responsabilità relative alle “opere non variate”, siano da produrre in sede di offerta solamente specifiche integrazioni al PSC per le sole opere variate e/o per le lavorazioni integrative/migliorative non previste nel progetto di fattibilità. In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta:

Per la Disciplina dei Costi della Scurezza in conformità con quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs 81/2008, si rimanda ad un più attento esame dell’elaborato II066I-PFTE-PS002; con riferimento alla richiesta di chiarimento in merito alla struttura organizzativa del gruppo di progettazione, si conferma l’organico richiesto e si rimanda a quanto dettagliatamente disciplinato al punto 15.1.I del Disciplinare di Gara parte I chiarendo che “Non costituiscono oggetto del calcolo della parcella gli elaborati che sono stati già predisposti con un livello di dettaglio definitivo (superiore al PFTE) e così ritenuti dalla stazione appaltante, ma fatti propri dal gruppo di progettazione designato al fine di fornire un progetto unitario eventualmente mediante la redazione di soli elaborati di coordinamento o sempreché non resesi necessarie quale  aggiornamento per progettazione migliorativa proposta, pertanto, da ritenersi senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante”

Chiarimento n. 9

Domanda:

Con la presente siamo gentilmente a chiedere di voler consentire la presa visione degli impianti oggetto dell’appalto. Distinti saluti

Risposta:

Si rimanda a quanto già chiarito nella FAQ n. 1

Chiarimento n. 10

Domanda:

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di voler fornire il seguente chiarimento. Il punto 12.11.3) del disciplinare di gara prevede che “Ai fini della dimostrazione dei requisiti [n.d.r., di capacità tecnico professionale] i lavori computabili ai fini del requisito minimo sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi: - Progettazione preliminare - Progettazione defintiiva - Progettazione esecutiva - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” Si evidenzia che tale prescrizione risulta fortemente limitativa rispetto alle previsioni normative che consentono di poter dimostrare il possesso della capacità tecnico professionale mediante tutti i servizi di ingegneria e architettura di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice (si segnala, tra l’altro, quanto previsto da ANAC nelle linee guida n.1, relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’igegneria. Nell’ottica di favorire la partecipazione, si chiede, quindi, di voler rettificare il punto precedente consentendo la dimostrazione dei requisiti anche mediante servizi per i quali si sia svolta l’attività di direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, prevedendo, al contempo, un coefficiente riduttivo per tali attività al successivo punto 12.11.7)

Risposta:

Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le specifiche esigenze della procedura di gara espletata le attività richieste sono inerenti la progettazione ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica e, pertanto, atteso che appare necessaria una valutazione specifica, si confermano le disposizioni di cui al punto 12.11.3 e seguenti.

Chiarimento n. 11

Domanda:

Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di voler confermare che l’autentica notarile della sottoscrizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 10.3.3) sia richiesta per qualsiasi forma di fidejussione, sia questa assicurativa, bancaria ovvero rilasciata da altro intermediario.

Risposta:

Si confermano le disposizioni di cui al punto 10.3.3 per qualsiasi forma di fidejussione

Chiarimento n. 12

Domanda:

Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto siamo gentilmente a chiedere di voler consentire la presa visione degli impianti.

Risposta:

Si rimanda a quanto già chiarito nella FAQ n. 1

Chiarimento n. 13

Domanda:

Con riferimento ai “Requisiti speciali per la progettazione”, ed in particolare alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 12.10 del Disciplinare di gara, si chiede se la suddetta “capacita”, per la categoria Impianti (IA), possa essere dimostrata anche mediante l’ avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed architettura di cui alle categorie IA.02, IA.03 ed IA.04, aventi grado di complessità maggiore rispetto alla categoria IA.01.

Risposta:

Si rimanda a quanto precisato al punto 1.9 del Disciplinare di Gara Parte I (per la qualificazione dei lavori oggetto della progettazione - terzo paragrafo a pag. 7).

Chiarimento n. 14

Domanda:

Il Disciplinare di gara , all’ art. 10.3, comma 3) richiede che la garanzia provvisoria prestata sotto forma di fideiussione riporti “l’autentica notarile della sottoscrizione, con la verifica dei poteri di firma”. Si chiede di precisare, a riguardo, se la suddetta autentica debba essere rilasciata dal notaio in formato digitale.

Risposta:

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del d. lgs. n. 82/2005, come richiamato dall’art. 2703 c.c. e l’art. 72 LN, l'autentica di cui al punto 10.3 comma 3) del Disciplinare di Gara parte I può essere contenuta nello stesso documento informatico, o in un documento informatico ulteriore e collegato con quello che reca le firme digitali o elettroniche delle parti.

Chiarimento n. 15

Domanda:

Spett.le Ente, PREMESSO CHE: • con Determinazione n. 161 del 30/12/2020 Registro generale n. 3642 del 30/12/2020 C.I.D. 55603 veniva disposto l’affidamento in oggetto (i.e. “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo”) mediante procedura aperta telematica, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, e conseguentemente pubblicato il bando di gara nelle forme e con le modalità di legge con termine di presentazione delle offerte stimato al 16 aprile 2021; • per quanto d’interesse, all’art. 5 del Disciplinare è prevista la possibilità di “ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma […] ed in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica settoreambiente@pec.provincia.salerno.it entro il giorno 2 aprile 2021” e ciò anche nell’ottica di fornire ai concorrenti la possibilità di interloquire con la Stazione appaltante per ogni necessità riconnessa alla corretta e serena formulazione dell’offerta; • l’istante ha interesse a prender parte alla procedura de qua avendo già individuato ai fini della qualificazione e dell’espletamento delle attività progettuali il costituendo RTP con capogruppo HUB Engineering Consorzio Stabile Scarl; • nondimeno, nel corso della redazione della Progettazione Definitiva a base dell’offerta sono emerse diverse problematiche che richiedono la necessità di una proroga del termine di presentazione delle offerte ed in particolare: a) è parsa la necessità di effettuare in sede di sopralluogo approfondite indagini strumentali sui luoghi oggetto d’intervento (non stimate e non previste ab origine nella disciplina di gara) al fine di acquisire un quadro conoscitivo del contesto, delle criticità connesse alla morfologia del territorio ed alle sue peculiarità; b) sono stati quindi necessari rilievi strumentali in sito, nonché rilievi aerofotogrammetrici con drone condizionati dalle condizioni straordinarie metereologiche e dei permessi di volo; c) l’intervento in questione prevede una componente ad alto contenuto tecnologico sia per le metodologie di costruzione delle condotte, sia ancor prima per gli adeguamenti dell’impianto di depurazione, per il quale sono necessarie fornitura ed installazione di apparecchiature elettromeccaniche avanzate; d) proprio per le attività sub c) è parso necessario relazionarsi con primarie aziende specializzate nella realizzazione e fornitura di siffatte tecnologie ma, nondimeno, in siffatto contesto emergenziale da COVID 19 si è reso particolarmente difficile e complicato ottenere e gestire contatti correnti con le aziende produttrici proprio per le problematiche connesse all’emergenza sanitaria nonché per le conseguenti misure di tutela ormai interessanti la prevalenza del territorio nazionale che hanno ridotto la piena operatività di numerose imprese e industrie; e) le medesime operazioni di rilievo hanno purtroppo scontato notevoli ritardi e rallentamenti dettati dall’emergenza da COVID 19 come pure la piena operatività delle strutture di ingegneria coinvolte nella progettazione definitiva; CONSIDERATO CHE: • a termini dell’articolo 79 del D.lgs. 50/2016 è previsto che “Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte” così come pure “Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte…sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte” ed ancora a determinate condizioni – viepiù nell’attuale contesto emergenziale – “Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte”; • per giurisprudenza consolidata al fine di garantire il favor partecipationis, le amministrazioni prorogano i termini originariamente fissati in misura proporzionale all'importanza delle sopravvenute necessità sì da mettere le imprese nell’effettiva possibilità di concorrere in presenza di modificazioni sostanziali o circostanze particolari tali da incidere significativamente sulla formulazione dell'offerta o sul reperimento dei requisiti o in genere sugli adempimenti per partecipare alla selezione; a ciò dovendosi aggiungere che la congruità del termine ai fini dell'effettività della partecipazione va valutata in concreto (tenendo conto delle caratteristiche e della natura dell'appalto, ovvero, nell'ipotesi di proroga dei termini, della portata sostanziale delle modifiche successivamente operate sui documenti di gara), e non solo alla stregua del formale rispetto dei termini minimi stabiliti dal codice per le singole procedure (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 22/07/2019, n.5127); ed ancora la concessione di una proroga dei termini rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione che valuta “l'opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell' opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche l' esigenza di concludere il procedimento entro un determinato periodo” (Deliberazione A.N.AC. 5/12/2018 n. 1130); • si è peraltro chiarito che non risulta violato il principio di par condicio tra i concorrenti quando la proroga del termine di presentazione delle offerte sia stata comunicata alle imprese invitate prima della scadenza del termine originariamente fissato, dando così ad esse la possibilità di migliorare eventualmente l’offerta già presentata (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 17/01/2018, n.531), e ciò assume ancor più rilevanza nel caso di specie laddove siffatta istanza è presentata sia prima del termine del chiarimenti che viepiù del medesimo termine iniziale di presentazione delle offerte; • la medesima normativa emergenziale (cfr. D.L. 32/2019, D.L. 76/2020 ecc.) in tema d’appalti pubblici ha viepiù avvalorato la necessità di favorire il maggior accesso possibile alle imprese e la possibilità di ottenere proroghe o maggior interlocuzione con le S.A. anche in virtù dei rallentamenti e delle difficoltà dovute alla recrudescenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19; * Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Consorzio, nella spiegata qualità, CHIEDE A Codesta Spett.le S.A. una proroga del termine di presentazione della Progettazione Definitiva a base delle offerte di almeno 20 giorni alla luce delle rappresentate difficoltà onde poter adeguatamente formulare l’offerta e prender parte alla procedura in epigrafe.

 
 
Risposta:

Dato atto che:

  • ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.L.gs. 50/2016 questa Stazione Appaltante nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte ha tenuto conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte stabilendo il termine di 98 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando avvenuta in data 08/01/2021 e rendendo immediatamente disponibili tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte contestualmente alla pubblicazione senza alcuna formalità limitante la partecipazione.
  • le offerte devono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi che questa stazione appaltante ha previsto obbligatoria e non assistita, facilitando in tal modo l’adempimento da parte degli operatori economici che anche in periodo di restrizioni a causa dell’emergenza covid, avrebbero potuto autonomamente scegliere il periodo a loro più conveniente per assolvere all’adempimento e autocertificare le motivazioni per lo spostamento in ambito nazionale e sovranazionale (causa di lavoro);
  • gli atti di gara - i documenti di gara e relativi allegati - nell’ottica di favorire la massima partecipazione alla luce anche della pandemia in atto, sono state resi disponibili in formato digitale attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante e liberamente accessibili a tutti;
  • i termini stabiliti per la ricezione delle offerte sono superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, e sono stati stabiliti in modo che gli operatori economici interessati potessero prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per formulare le loro offerte.

Richiamato l’art. 79 (Fissazione di termini) del D.Lgs. 50/2016, segnatamente il comma 3, che testualmente dispone:

Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

Considerato che alcuna informazione supplementare è stata richiesta, né le motivazioni addotte rivestono importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate.

Considerato altresì che nessuna modifica è stata apportata ai documenti di gara da parte di questa stazione appaltante.

Tanto premesso e considerato, si rende noto che questa amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a prorogare la scadenza e pertanto non si provvederà a prorogarla.

 
 

Chiarimento n. 16

Domanda:

RICHIESTA PROROGA TERMINI SPETT.LE ENTE SI RICHIEDE PROROGA TERMINI DI 20 GIORNI DATA LA COMPLESSITA'DEL PROGETTO E DEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19. CORDIALI SALUTI

Risposta:

Si rimanda a quanto già chiarito e disposto nella FAQ n. 15

Chiarimento n. 17

Domanda:

Buongiorno, con la presente si inoltrano a codesto Spett.le Ente i seguenti quesiti. Certi in una vostra risposta, porgiamo cordiali saluti. SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA 1. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di voler confermare che le garanzie di processo, richiamate nell'elaborato II066I-PFTE-CSA03 - Capitolato Prestazionale apparecchiature elettromeccaniche al paragrafo 12.3 Garanzie di processo, siano riferite alle sole garanzie di trattamento delle acque reflue secondo quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06, allegato 5, Tabelle 1 e 2, al rendimento del sistema di aerazione delle vasche di ossidazione ed alle performance del sistema di deodorizzazione mediante scrubber a secco. 2. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di voler confermare che le penali in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo sono pari allo 0,07% dell’importo contrattuale nella parte relativa alle spese di progettazione fino ad un massimo complessivo del 10,00% per ciascun giorno di ritardo, così come definito nel documento II066I-PFTE-CSA01 Capitolato Speciale di Appalto - parte amministrativa all'Art. 22. 3. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di voler confermare che l'offerta economica debba esprimere un ribasso complessivo comprendente la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori posti a base di gara, con la sola esclusione degli oneri relativi alla sicurezza così come definito All'Art. 1 del Disciplinare di Gara ed all'Art. 2 punto 1 del documento II066I-PFTE-CSA01 Capitolato Speciale di Appalto - parte amministrativa. Il ribasso percentuale offerto sarà dunque espresso come unico ribasso sulle voci a1.1), a2.1), a2.2) ed a2.3) riportate nella tabella contenuta a pagina 4 del Disciplinare – Parte I – Disposizioni Generali, che indica altresì il totale delle somme a base d'appalto, pari a 15.188.740,30 €. 4. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di voler confermare che la garanzia meccanica delle membrane con relativa dichiarazione, così come definito nell'elaborato II066I-PFTE-CSA03 - Capitolato Prestazionale apparecchiature elettromeccaniche al paragrafo 12.4 Garanzie membrane, debba essere espressa nell'offerta tecnica così come definito al punto 15.1 parte V del Disciplinare di Gara - parte I disposizioni generali. 5. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di voler confermare che il termine previsto per il completamento della progettazione esecutiva è pari a 60 giorni naturali consecutivi, come definito all'Art. 18 punto 1 del documento II066I-PFTE-CSA01 Capitolato Speciale di Appalto - parte amministrativa. 6. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di voler confermare che gli oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso sono pari a 439.000 €, rettificando quanto contenuto nel documento II066I-PFTE-SC001 - Schema di Contratto all'Art. 4 punto 1. 7. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di voler confermare che i lavori sono da considerarsi a corpo, rettificando quanto contenuto nel documento II066I-PFTE-SC001 - Schema di Contratto all'Art. 4 punto 2.

Risposta:

Con riferimento ai quesiti dal numero "1" al numero "5", si conferma quanto richiesto.

Con riferimento al quesito numero "6", si conferma che gli oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso sono pari a 439.000 €, che il valore riportato nel documento II066I-PFTE-SC001 - Schema di Contratto all'Art. 4 punto 1 presenta un errore materiale, significando che il documento rappresenta esclusivamente uno “schema”.

Con riferimento al quesito numero "7", si conferma che i lavori sono da considerarsi a corpo e che, come nel caso precedente, il documento citato rappresenta esclusivamente uno “schema”.

Chiarimento n. 18

Domanda:

Buongiorno, con la presente si chiede di poter effettuare il sopralluogo il prima possibile. In attesa dei dettagli inerenti alla data e all'orario di presa visione, si porgono i più cordiali saluti. ETICA S.p.A.

Risposta:

Si rimanda a quanto già chiarito nella FAQ n. 1