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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL CIMITERO MAGGIORE E DI UN TRATTO DELLA VIA EMANUELE JONA IN MILANO.

Soggetto aggiudicatore: Euromilano S.p.A.
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL CIMITERO MAGGIORE E DI UN TRATTO DELLA VIA EMANUELE JONA IN MILANO.
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 4.211.181,83 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 3.773.842,82 €
Oneri: 437.339,01 €
CIG: 8544569167
CUP: H47H19002990004
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: EuroMilano Spa - Settore Tecnico
Aggiudicatario : CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL
Data di aggiudicazione: 01 giugno 2021 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 3.730.394,25 €
Data pubblicazione: 23 dicembre 2020 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 23 gennaio 2021 12:00:00
Data scadenza: 03 febbraio 2021 18:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: Ing. Alessandro Messuri - Tel. +39 02880001216 - mobile 3391021720 PEC: euromilano@legalmail

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere se è possibile partecipare alla procedura di gara quando l'operatore economico è in possesso della categoria OS24 (in avvalimento), OG3 IV° (in proprio) e per le categorie rimanenti (OG10 - OG6 - OS1 - OS23) dichiararle in subappalto a imprese con tutti i requisiti di legge? Attendiamo vostro gentilissimo riscontro, Cordiali saluti

Risposta:

Si conferma che, come previsto al punto III 2.3 del Bando di Gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da eseguire, così come specificati al precedente punto II.2.1 del Bando di gara. Si precisa che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, trova applicazione la disposizione di cui all’art.12 del D.L. 28 marzo 2014 n.17 e ss.mm.ii. il quale detta il principio generale per cui: “ In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento. Si conferma, altresì, che come previso al punto 9.2. del Disciplinare di gara: “L’eventuale avvalimento è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall’art.89 del codice”

Chiarimento n. 2

Domanda:

Con riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con la presente, CHIEDE DI CONFERMARE la possibilità di poter applicare alla riduzione del 50% il cumulo della riduzione del 20% sulla cauzione provvisoria. Restando in attesa di un Vs. chiarimento in merito l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Risposta:

Si conferma che, come previsto al punto 13 lett. b) del Disciplinare di Gara “… L’importo della Garanzia potrà essere ridotto in base a quanto stabilito dall’art.93 comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni in argomento il Concorrente è tenuto a segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentandone il possesso nei modi previsti dalla normativa vigente. Si precisa che: - In caso di RTI la Garanzia Provvisoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - Le riduzioni dell’importo della Garanzia provvisoria saranno riconosciute, in caso di Concorrente con idoneità plurisoggettiva, solo se tutti i Componenti che costituiscono il Concorrente risulteranno in possesso dei requisiti utili ad ottenere le riduzioni stesse. Si riporta, per completezza, il su richiamato comma 7 dell’art.93 del Codice il quale prescrive quanto segue: “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.”

Chiarimento n. 3

Domanda:

Spettabile Ente, con riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con la presente, si chiede di confermare la possibilità di poter applicare alla riduzione del 50% il cumulo della riduzione del 20% sulla cauzione provvisoria. In attesa di Vs cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta:

In merito a quanto richiesto si rimanda alla risposta di cui alla FAQ numero 2 consultabile tramite piattaforma nei dettagli della presenta gara

Chiarimento n. 4

Domanda:

Spettabile Ente, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) con riferimento all'art. 9.1 del disciplinare, pag.10, si chiede di confermare che i riferimenti all'obbligo dei subappaltatori di presentazione del DGUE siano da considerarsi un refuso; 2) si chiedono indicazioni in ordine alla dimensione massima dei singoli file e della dimensione massima delle buste da caricare sul portale. In attesa di vs cortese riscontro porgiamo distinti saluti

Risposta:

Con riferimento ai quesiti posti si segnala quanto segue: 1) come prescritto al punto 13 lett. f) del Disciplinare di gara è richiesto, a pena di esclusione, il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente con apposizione della firma digitale, consistente in una autodichiarazione, resa dal legale rappresentante del Concorrente attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti speciali di idoneità professionale. Si conferma che i subappaltatori non devono presentare in fase di gara il DGUE. 2) Come riportato nel disciplinare telematico a pagina 11, la dimensione di ciascun file non può superare i 15 MB; mentre per le dimensioni della busta telematica non ci sono limiti di spazio. Pertanto ogni singola busta telematica (Amministrativa, Tecnica, Economica) può contenere un numero infinito di documenti, purché ciascuno di essi non superi i 15 MB.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Spettabile Ente, in relazione a quanto richiesto dal disciplinare art 14, siamo a richiedere quanto segue: considerato che lo scrivente consorzio di cooperative non svolge per statuto attività diretta di esecuzione delle opere in cantiere ma la esegue tramite assegnazione ai soci, e che di conseguenza, come precisato dal documento di Accredia del 15/10/2009 avente ad oggetto precisazioni in merito al settore EA da riportare sui certificati nel caso di certificazione di consorzi operanti negli appalti pubblici, allo stesso non può essere attribuito il settore EA28 ma esclusivamente EA35 per il sistema gestione ambientale e il sistema gestione sicurezza, si chiede conferma che sia possibile la partecipazione di un consorzio di cooperative con certificazioni ISO 14001 e BS OHSAS 18001 nel settore EA35, fermo restando che il socio esecutore indicato sia in possesso delle certificazioni ISO 14001 e BS OHSAS 18001 nel settore EA28 o EA28A. In attesa di Vs cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta:

Si conferma che come prescritto al punto 7 “Soggetti ammessi a partecipare alla gara” del Disciplinare di gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Come previsto al punto 8 del Disciplinare di gara sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti di cui ai punti 8.1 Requisiti di idoneità professionale -8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e 8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale. Come previsto al punto 14 del Disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al sub-criterio B.2.4. “Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale” la Commissione procederà all’assegnazione del relativo punteggio in funzione del possesso della certificazione secondo il seguente criterio:

AZIENDA CERTIFICATA - PUNTEGGIO

Assenza di certificazione e/o assenza della dichiarazione riassuntiva - punti 0

Nel caso di Concorrente singolo o di Concorrente raggruppato/consorziato o da raggrupparsi/consorziarsi, solo il mandatario o il capogruppo tra le imprese costituenti la compagine - punti 4

Si precisa che ai fini di quanto sopra, il consorzio ordinario viene considerato equivalente al raggruppamento temporaneo.